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i cosa parliamo se parliamo di guerra civile? Un giomale autorevole e serio come Repubblica ha dedicato all’argomento un lungo articolo che inizia in prima pagina, prosegue su quelle della cultura e annuncia addirittura una seconda puntata. Ciò significa che l’argomento è importante, specie in questo momento in cui più aspro è lo scontro sul terreno culturale fra revisionisti e non, tra coloro che vogliono epurare i libri di testo, ristabilire la censura almeno a scuola, e legittimare il fascismo anche nei suoi aspetti più nefandi, e coloro invece che si oppongono in nome della verità storica. E’ tuttavia sorprendente che dopo una polemica che è durata cinquant’anni (guerra civile sì, guerra civile no), non sia stato sufficiente il bel libro di Claudio Pavone a chiarire i veri termini della questione. Viene maliziosamente da pensare che molti commentatori abbiano letto solo il titolo.

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l concetto di guerra civile è stato studiato dal diritto penale e ha trovato la sua formulazione normativa nell’art. 286 del codice Rocco, allora e oggi vigente. Si tratta di un delitto contro la personalità interna dello Stato, e si verifica quando due fazioni armate di cittadini si combattono tra loro (per un qualunque motivo) nel territorio dello Stato, compromettendone l’ordine costituzionale. Per essere più chiari, la nozione giuridica di ‘guerra civile’ riguarda due o più fazioni private che intendono risolvere con le armi le loro controversie, senza ricorrere ai poteri dello Stato che è estraneo alla contesa.
Commenta il Manzini, notissimo penalista: "Guerra civile è una lotta armata entro il territorio dello Stato di una parte della popolazione contro un’altra parte", non dunque contro lo Stato. La situazione creatasi nell’Italia centrosettentrionale dopo l’8 settembre 1943 era del tutto diversa dalla fattispecie prevista dalla norma. La Repubblica sociale italiana non era al disopra delle parti, ma era essa stessa parte in causa e come tale ricercava, rastrellava, combatteva, uccideva i partigiani come nemici. Per farlo si serviva delle forze armate repubblichine, guardia nazionale, brigate nere, decima mas: diretta espressione e strumento dello Stato fascista.
La posizione dei partigiani rispetto allo Stato fascista, rappresentato dalla repubblichina di Salò, era eversiva e insurrezionale. E’ chiaro dunque, almeno da un punto di vista giuridico, che i combattenti non erano sullo stesso piano (come invece lo sono in una guerra civile), perché i fascisti si battevano in nome dello Stato repubblichino, mentre i partigiani combattevano contro.
Sul piano del diritto la norma applicabile era quella prevista dall’art.284, cioè il "delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato". Per questo reato infatti, e non per quello di guerra civile, furono processati e condannati i partigiani catturati durante il periodo ‘43-45. E’ quanto accadde al prof. Ettore Gallo, poi divenuto Presidente della Corte Costituzionale: arrestato dalla banda Carità, fu processato e condannato a morte dal Tribunale militare fascista di Piove di Sacco con l’accusa di"insurrezione armata contro i poteri dello Stato" e non con quella di "guerra civile".
Dal punto di vista del diritto internazionale si arriva a una conclusione convergente. Poiché dopo l’8 settembre il legittimo Stato italiano (quello monarchico del sud) aveva dichiarato guerra alla Germania ed era stato riconosciuto "cobelligerante"dagli alleati, i partigiani erano vere e proprie forze armate in territorio occupato dal nemico (tedeschi e fascisti repubblichini). Se ne deve necessariamente dedurre che la Resistenza fu un aspetto di una guerra internazionale fra Stati
Quando si parla di guerra civile, bisognerebbe aver ben presenti questi concetti al fine di evitare confusioni. I revisionisti che riducono la Resistenza a mera guerra civile contraddicono i fatti, le sentenze dei tribunali. militari fascisti e le norme del codice Rocco, che fu il padre della legislazione mussoliniana
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